Anche per il 2019 è possibile usufruire del cosiddetto “Bonus smaltimento amianto” ovvero un credito d’imposta per bonifica da amianto pari al 50% delle spese sostenute.
Si tratta di una misura prevista dall’articolo 56 della Legge n. 221 del 28/12/2015 (Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto) finalizzata a interventi di rimozione di parti in eternit e di bonifica delle componenti realizzate in amianto.
Questa agevolazione, proporzionale alla grandezza delle strutture contenenti amianto destinato allo smaltimento, evidenzia la grande importanza sociale della rimozione dell’amianto a tutela della salute pubblica.
Beneficiari del credito d’imposta per bonifica da amianto
Possono beneficiare del credito d’imposta per bonifica da amianto tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa ubicati sull’intero territorio nazionale, sia in forma di PMI che grandi imprese. esercenti tutte le attività economiche.
Spese ammesse per accedere ai contributi per rimozione amianto
Per beneficiare del credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese sostenute, gli interventi dovranno avere un importo unitario di almeno 20.000 euro. Il limite massimo dei costi ammissibili è pari a 400.000,00 euro per ogni impresa, che equivalgono a 200.000,00 euro di sgravio.
Stanziamento
Per questa misura è stato stanziato un limite complessivo di spesa pari a 5,667 milioni di euro per il 2019.
Modalità di ripartizione e dichiarazione
Il credito viene ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali è utilizzato.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite l’utilizzo obbligatorio del modello F24 in via telematica, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Caratteristiche
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986 (TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
Le spese ammesse
In generale, le spese ammesse sono quelle sostenute per la rimozione di amianto-eternit ed i costi legati al relativo smaltimento dei materiali in discarica.
In particolare, la detrazione al 50% è prevista per le spese relative alle seguenti attività:
- rimozione e smaltimento di coperture in eternit di strutture produttive;
- lastre in amianto ondulate o lisce;
- sistemi destinati alla coibentazione industriale;
- tubi in amianto;
- canaline in amianto;
- cisterne e recipienti in amianto destinati a contenere acqua (o a stoccare altri liquidi) destinati ad uso industriale o civile.
Oltre alle voci su elencate si possono detrarre anche i costi di consulenza professionale o perizie sostenuti per pianificare le attività di bonifica da amianto che godono di un’ulteriore agevolazione, ovvero uno sconto fino al 10% fino ad un massimo di € 10.000.
Modalità per accedere alle agevolazioni
Per usufruire dell’agevolazione occorre possedere i seguenti requisiti:
- essere un soggetto titolare di reddito di impresa, a prescindere dalla forma giuridica dell’impresa stessa;
- aver eseguito i lavori di smaltimento nel corso del triennio compreso tra il 2017 e il 2019.
- i lavori di smaltimento devono rientrare tra quelli specificamente elencati ed autorizzati dal Ministero per avere diritto alla corresponsione del credito di imposta.
Agevolazioni correlate
- Bonus per il rifacimento delle coperture
Contatti
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